Aggiornamento del Preposto: biennale o quinquennale? - LaMiaFad.it BLOG

Aggiornamento del Preposto: biennale o quinquennale?

Il Preposto deve aggiornarsi ogni 2 anni o ogni 5 anni? Un tema centrale di cui si sta discutendo molto in queste settimane nei blog dedicati alla sicurezza sul lavoro.

Su questo tema si sono formate due fazioni: biennale SI e biennale NO.

Sono due i riferimenti normativi da considerare per fare il punto della situazione sulla formazione del preposto: il D.lgs. 81/08 e la Legge di Conversione n. 215/2021.

Tra le diverse modifiche, la Legge di conversione 215/2021 ha modificato il comma 7 e introdotto il comma 7-ter all’art. 37 del D.lgs. 81/08:

comma 7.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

comma 7-bis.
La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

comma 7-ter.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

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Per completezza di informazioni, riportiamo di seguito il comma 2 dell’art. 37 citato sopra al comma 7 dello stesso articolo:

comma 2.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

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Tenuto conto di quanto sopra, la fazione BIENNALE SI dice che:

  1. la Legge di conversione n. 215/2021 è del 21/12/2021;
  2. la sua entrata in vigore definitiva è a 24 mesi dalla pubblicazione, quindi il 21/12/2023. Da questo momento, quindi, scatterebbe la periodicità biennale della formazione di aggiornamento del preposto;

Ne consegue quindi che a partire dal prossimo 21/12/2023 non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.

La fazione BIENNALE NO, al contrario, dice che:
al comma 7-ter viene fatto un chiaro rimando al comma 7, che a sua volta richiama il comma 2. Il comma 2 fa riferimento ad un nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022… Ma come già sapete, di questo nuovo Accordo sulla formazione finora è stato pubblicata solo una bozza.

Non essendo ancora stato adottato il nuovo Accordo quindi, né entro il 30 giugno 2022, né ancora oggi, di fatto il secondo periodo del comma 2 dell’art. 37 viene meno e, a cascata, il comma 7 e il comma 7-ter dell’art. 37. Quindi?

Quindi la data del 30 giugno non ha comportato nessun nuovo obbligo come nessun nuovo obbligo entrerà in vigore fino alla pubblicazione ufficiale di un nuovo Accordo Stato Regioni.

Ad avvalorare questa interpretazione è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, con la Circolare n. 1/2022, ha dichiarato: “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011…”

E tu, da che parte stai?