La tutela della sicurezza dei propri lavoratori e di tutte le persone che accedono a qualunque titolo all’interno del luogo di lavoro, rappresenta una priorità assoluta per i datori di lavoro, che sono chiamati, tra le altre cose, ad organizzare la gestione delle emergenze, come ad ex. un principio di incendio.
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Per questo motivo, ogni datore di lavoro o dirigente delegato alla sicurezza, sono tenuti a nominare e formare uno o più addetti antincendio e alla gestione delle emergenze all’interno della propria organizzazione. Il numero minimo e massimo di addetti non viene specificato dal D.lgs. 81/08 ma Ia scelta deve essere ponderata e consapevole, tenuto conto della grandezza dei locali, del numero di lavoratori, dei risultati della valutazione del rischio di incendio, dell’organizzazione del lavoro in termini di orari e turnazioni etc.
Il nuovo Decreto Ministeriale in materia di antincendio 2/09/2021, introduce nuovi criteri di formazione degli addetti antincendio.
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La nuova normativa non stravolge quanto previsto dal vecchio DM 10 Marzo 1998, infatti si prevede ancora una formazione per livelli di rischio (basso, medio, alto) e anche la durata dei corsi non subisce modifiche. Grande novità riguarda invece gli aggiornamenti: viene introdotto un “aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III” del DM 02/09/2021.
Le modalità dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio vengono inoltre dettagliati nel documento Indicazioni applicative del Decreto del Ministero dell’Interno del 2/09/21.