In virtù degli ultimi aggiornamenti normativi in materia di antincendio nei luoghi di lavoro, i corsi di formazione antincendio devono essere effettuati ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 81/08 e del DM 2 settembre 2021.
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Con questo nuovo Decreto non parliamo più di corso antincendio di livello basso, medio o alto, ma vengono introdotte nuove denominazioni:
- il rischio basso viene rinominato “TIPO 1-FOR”
- il rischio medio viene rinominato “TIPO 2-FOR”
- il rischio alto viene rinominato “TIPO 3-FOR”
Rientrano nelle attività di livello 1 (TIPO 1-FOR) tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Rientrano nelle attività di livello 2 (TIPO 2-FOR), i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
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Rientrano nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, tra cui ritroviamo (a titolo di esempio):
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- uffici con oltre 1000 persone presenti;
alberghi con oltre 200 posti letto; - stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).
Cambia anche la frequenza di aggiornamento degli addetti antincendio, che va ripetuta con cadenza quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima di ottobre 2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso. Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10/03/1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).