Il datore di lavoro, che ha pieni poteri decisionali e di spesa all’interno dell’impresa, è il principale responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, la legge gli consente di trasferire ad un altro soggetto, delegato, una serie di obblighi in ambito sicurezza. Questi obblighi, dettagliati all’art. 18 d.lgs. 81/08, possono essere trasferiti solo con un atto formale di delega.
La delega quindi non può essere fatta verbalmente, ma deve avere specifiche caratteristiche indicate all’art. 16 del d.lgs. 81/08.
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La delega di funzioni, come indicato nell’articolo 16 del d.lgs. 81/08, riguarda la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica. In altre parole, si tratta della designazione di un soggetto all’interno dell’azienda che ha il compito di svolgere specifiche attività legate alla prevenzione degli infortuni e alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro. Questo delegato di funzioni avrà responsabilità specifiche e dovrà possedere competenze e formazione adeguate per svolgere efficacemente il suo ruolo.
Con questa premessa si vuole chiarire che non sempre chi è il Dirigente di un determinato settore è anche un Delegato per la sicurezza; le due funzioni possono anche coesistere nella stessa persona ma non deve essere dato per scontato.
La Giurisprudenza evidenzia che le due attività trovano la loro fonte in deleghe di gestione diverse con contenuti differenti. La delega di funzioni, infatti, trova la sua origine nell’art. 16 del d.lgs. 81 del 2008 e deve possedere specifiche caratteristiche indicate nell’articolo stesso.
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In relazione a quanto abbiamo appena detto, la Corte di Cassazione penale Sez. 4^, 27 febbraio 2023 (Ud. 20/10/2022) con Sentenza n. 8476 ha evidenziato che “In materia di sicurezza sul lavoro, si rende necessario distinguere fra la delega di funzioni contemplata dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e la delega gestoria.
Con la prima, infatti, viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica; la seconda attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse, essendo preordinata ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria ed al contempo la specializzazione delle funzioni tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all’interno dell’organo collegiale…”
La delega gestoria dunque riguarda la ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità all’interno di organizzazioni complesse.
Questo tipo di delega mira a garantire un adempimento più efficiente delle funzioni gestionali all’interno dell’azienda e la specializzazione delle responsabilità. Questo può implicare la designazione di dirigenti o responsabili per specifici settori o funzioni all’interno dell’azienda, ma non necessariamente comporta la stessa enfasi sulla prevenzione degli infortuni come la delega di funzioni.
È importante ricordare che le responsabilità civili e penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assegnate a diversi soggetti all’interno dell’azienda, tra cui il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori stessi. Ognuno ha responsabilità specifiche in base al proprio ruolo e alle proprie funzioni.
La violazione delle norme di sicurezza può comportare sanzioni penali e civili, che possono includere multe e persino responsabilità penale per incidenti gravi.
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